Sabato, 29 Ottobre 2022 07:00

Modalità Accesso civico

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MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO

AGGIORNAMENTO 30 Giugno 2023

L'accesso civico è il diritto, previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 33/2013, che consente a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati detenuti dalla “Cooperativa Sociale Infomedia ETS” (denominata in seguito anche solo “Infomedia”), con sede legale a Catania.

A seguito del D. Lgs. 97/2016, si distinguono due forme di diritto all’accesso civico: 

  1. Accesso civico “semplice”;
  2. Accesso civico “generalizzato” .

1. ACCESSO CIVICO SEMPLICE

L’accesso civico semplice è il diritto di chiunque di richiedere gratuitamente le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, secondo le vigenti disposizioni normative, qualora Infomedia ne abbia omesso la pubblicazione nel proprio sito web, nella sezione denominata “Società Trasparente”.

Il richiedente deve formulare l’istanza in forma scritta, senza obbligo di motivazione, trasmettendola al Responsabile delle pubblicazioni obbligatorie (Allegato n. 1), nella persona del dipendente Antonella Coppola, tramite una delle seguenti modalità:

  • posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • posta raccomandata: via Vitaliano Brancati n. 14 - 95128 CATANIA
  • consegna presso il superiore indirizzo al personale dell’ufficio di protocollazione, nell’orario compreso tra le 9:00 e le 13:00, con esclusione del sabato e delle festività.

Alla richiesta è obbligatorio allegare copia della Carta d’Identità in corso di validità.

Il procedimento sarà concluso entro i successivi 30 giorni con la pubblicazione dell’informazione richiesta sul sito e la comunicazione all’interessato del relativo collegamento ipertestuale.

Nell'ipotesi di mancata risposta entro i suddetti termini, il richiedente potrà chiedere l’intervento sostitutivo del Rappresentante legale di Infomedia, nella persona dell’avv. Antonino Novello, inviando la richiesta (Allegato n. 2) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., che dovrà provvedere entro ulteriori 20 giorni.

2. ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

L’accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di richiedere gratuitamente a Infomedia, ai sensi dell’art. 2 bis punto 23 del D. Lgs. 33/2013, documenti, informazioni e dati non sottoposti ad obbligo di pubblicazione, limitatamente alle attività di pubblico interesse. Sono attività di pubblico interesse quelle riconosciute dalla legge o dallo Statuto o da un contratto o da una convenzione, anche a seguito di accreditamento, e per la cui realizzazione vengono utilizzati fondi pubblici.

Nella richiesta di accesso, che non comporta obbligo di motivazione, occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti e le informazioni interessati a conoscere, in quanto non sono ammesse richieste generiche o preordinate ad un controllo generalizzato.

Nel caso venga richiesta la copia cartacea di documenti, per il loro rilascio, può essere previsto il pagamento del rimborso del relativo costo, che sarà quantificato in base al numero dei fogli riprodotti.

Il richiedente deve formulare l’istanza in forma scritta (Allegato n. 3), trasmettendola alla Responsabile dell’Ufficio amministrativo, Antonella Coppola, tramite una delle seguenti modalità:

  • posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • posta raccomandata: via Vitaliano Brancati n. 14 - 95128 CATANIA
  • consegna presso il superiore indirizzo al personale dell’ufficio di protocollazione, nell’orario compreso tra le 9:00 e le 13:00, con esclusione del sabato e delle festività.

Alla richiesta è obbligatorio allegare copia della Carta d’Identità in corso di validità.

Il suddetto Responsabile, sentito il personale che detiene i documenti e le informazioni oggetto di accesso, istruirà l’istanza secondo le previsioni dei commi 5 e 6 dell’art. 5 del D. Lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali contro interessati a cui trasmettere copia della suddetta istanza. Il contro interessato potrà proporre motivata opposizione all’accesso (Allegato n. 4) entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine del procedimento resta sospeso.

Detto procedimento dovrà concludersi, con espressa motivazione nel caso di diniego all’accesso o di accoglimento in presenza di opposizione, nel termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta (o in quello più lungo nel caso di intervenuta sospensione), con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti contro interessati.

Laddove sia stata presentata opposizione e si decida comunque di accogliere l’istanza, i documenti e le informazioni verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.

Ai sensi dell’art. 5 comma 7 del citato Decreto, nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni (o in quello più lungo nei casi di sospensione del procedimento), ovvero nei casi di diniego totale o parziale all’accesso, il richiedente potrà richiedere l’intervento sostitutivo o di riesame (Allegato n. 5) al Rappresentante legale di Infomedia, nella persona dell’avv. Antonino Novello, tramite il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., che deciderà con provvedimento motivato entro ulteriori 20 giorni.

2.1 Documenti sottratti all’accesso

L'accesso civico generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (art. 5 bis del D. Lgs. 33/2013), che per Infomedia sono inerenti:

  • al regolare svolgimento di attività ispettive;
  • alla protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
  • alla libertà e alla segretezza della corrispondenza;
  • agli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la

proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

A titolo esemplificativo, sarà rifiutato l’accesso alla seguente documentazione:

  • di pianificazione e di programmazione, a carattere operativo, priva di rilevanza esterna;
  • riguardante i dipendenti e contenente notizie sulla situazione familiare, sanitaria, professionale o finanziaria;
  • riguardante i procedimenti disciplinari o le inchieste ispettive effettuate a carico dei dipendenti o sull’attività degli uffici anche a seguito di segnalazione di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali;
  • relativa alla salute e alle condizioni psicofisiche delle persone;
  • relativa alla corrispondenza epistolare dei privati, all’attività professionale, commerciale e industriale, nonché alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell’attività amministrativa;
  • attinente a procedimenti penali;
  • proveniente da Enti pubblici.

È comunque garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici.

Nel caso di documenti contenenti dati sensibili o giudiziari l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (GDPR 2016/679).

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